|||

Disconnessione in Corso....
A presto!

Comunicazione periodica delle Liquidazioni IVA in base al DL 193/2016

Il DL 22.10.2016 n. 193 convertito in L. 1.12.2016 n. 225 introduce tra l'altro la comunicazione periodica delle Liquidazioni IVA


Il decreto, convertito nella legge n. 225 del 1.12.2016, introduce importanti novità e strumenti di contrasto al'evasione fiscale. In particolare vanno comunicati telematicamente i dati relativi alle liquidazioni trimestrali ai fini IVA entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. Le istruzioni precisano che la comunicazione deve essere trasmessa indipendentemente dall’esito della liquidazione; la comunicazione deve essere trasmessa sia se dalla liquidazione emerge un debito sia se emerge un credito.

Lo stesso DL 193 introduce anche la comunicazione dei dati delle Fatture emesse e ricevute. Clicca qui per approfondire questo argomento.

 

Approfondiamo il tema della comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA

Con effetto a partire dal periodo d’imposta 2017, l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 193/2016 ha introdotto il nuovo art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, che disciplina la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, anch’essa avente periodicità trimestrale. Al pari della comunicazione dei dati delle fatture, di cui all’art 21 del D.L. n. 78/2010, il nuovo obbligo comunicativo non modifica le scadenze e le modalità di versamento dell’IVA. Tale adempimento prescinde dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, dovendo essere osservato anche in caso di liquidazione con eccedenza detraibile o a saldo “zero”.

Soggetti interessati

Come per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, anche l’obbligo in esame riguarda tutti i soggetti passivi IVA a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni IVA.

Dall’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono, tuttavia, esclusi, oltre a chi non è tenuto ad effettuare le liquidazioni periodiche, anche coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. Si tratta, per esempio, dei soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e dei contribuenti minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, nonché dei soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni esenti e degli enti associativi che hanno optato per il regime di determinazione del reddito e dell’IVA secondo i criteri forfetari di cui alla L. n. 398/1991.

Periodicità e termini di presentazione

A differenza della comunicazione dei dati delle fatture, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche non sono previste eccezioni, neppure di tipo transitorio, sulla periodicità e sui termini di presentazione della comunicazione, la quale ha pertanto carattere trimestrale e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Controlli dell’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi o dei loro intermediari sia gli esiti del raffronto fra i dati delle fatture e i dati delle liquidazioni comunicati trimestralmente, sia gli esiti del raffronto fra i versamenti effettuati dal contribuente e i dati riepilogati nella comunicazione trimestrale delle liquidazioni. Qualora dai i controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nelle comunicazioni del contribuente, quest’ultimo è informato dall’Agenzia delle Entrate (cd. “alert”); in tal caso, il contribuente potrà fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

Per effetto, inoltre, del richiamo dell’art. 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633/1972, in caso di pericolo per la riscossione, l’Agenzia delle Entrate potrà provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti d’imposta dovuti.

Regime sanzionatorio

In base alla formulazione originaria del nuovo comma 2-bis dell’art. 11 del DLgs. n. 471/1997, introdotto dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 193/2016, per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA era prevista l’applicazione della sanzione da 5.000,00 a 50.000,00 euro.

In sede di conversione del D.L. n. 193/2016, il predetto regime sanzionatorio è stato rivisto, stabilendo che nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA si applica la sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro, ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni.

Credito d’imposta

L’art. 4, comma 2, del D.L. n. 193/2016 ha introdotto l’art. 21-ter del D.L. n. 78/2010, in base al quale ai soggetti in attività nel 2017 è attribuito una sola volta, per l’adeguamento tecnologico necessario per adempiere agli obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA, un credito d’imposta di 100,00 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto agli operatori che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro.

Il suddetto credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale”, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

In sede di conversione del D.L. n. 193/2016 è stato previsto che il credito d’imposta di 100,00 euro sarà riconosciuto anche nei confronti dei soggetti che opteranno, dal 1° gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DLgs. n. 127/2015.

A favore dei soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta di 50,00 euro se, sussistendone i presupposti, esercitano l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DLgs. n. 127/2015. Anche il predetto credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e, inoltre, deve essere indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalità precedentemente descritte.

Adempimenti soppressi

In base alla formulazione originaria dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 193/2016, era previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, è abolita la comunicazione delle operazioni di importo complessivo annuo superiore a 10.000,00 euro con controparti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “black-list”, di cui all’art. 1, commi 1-3, del D.L. n. 40/2010. Tuttavia, in sede di conversione del D.L. n. 193/2016, l’abolizione dell’adempimento è stato anticipato all’anno d’imposta 2016, per cui non dovrà più essere effettuata la comunicazione, per le operazioni poste in essere nel 2016, entro il 10 aprile o entro il 20 aprile 2017, a seconda che l’operatore fosse soggetto alle liquidazioni periodiche IVA con periodicità mensile o trimestrale.

Con effetto dal 1° gennaio 2017, è invece soppressa:

  • la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-ter) e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti di altri Paesi UE (modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies);
  • la presentazione della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, di cui all’art. 7, comma 12, del D.P.R. n. 605/1973;
  • la comunicazione degli acquisti di beni presso operatori sammarinesi documentati con autofattura, di cui all’art. 16, lett. c), del D.M. 24 dicembre 1993.