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Regime Forfetario - Fatturazione Elettronica

Chi sono i soggetti interessati dall'obbligo? A partire dal 1° luglio 2022 viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica SDI anche a:
contribuenti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, DL 98/2011);
contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore (regime Legge 398/1991, art. 1 e 2) con fatturato inferiore a € 65.000
Chi sono i soggetti esonerati ed esclusi? Fino al 31 dicembre 2023, potranno continuare a emettere fattura cartacea i titolari di partita IVA con fatturato inferiore a € 25.000. Per tali soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SDI scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.
Restano inoltre, ma solo per il momento, esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti IVA tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), i quali continueranno ad utilizzare le attuali modalità e per i quali non è ancora stata fissata una data di entrata in vigore di tale obbligo.
È prevista una fase transitoria? Si, Per il primo trimestre, ovvero il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2022 inclusi, verrà concesso ai titolari di partita IVA in regime forfetario una dilazione delle tempistiche circa l’emissione della fattura.
La normativa richiede l’emissione della fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma, solo per il periodo sopraindicato, ai soggetti interessati viene data la possibilità di trasmettere a SDI le fatture entro, e non oltre, il mese successivo.
Cosa cambia da fattura cartacea a fattura elettronica? Regole Fiscali e contenuto dei documenti compilati non vengono modificati dall’obbligo di fattura elettronica, risulta però necessario prestare attenzione ad alcuni nuovi campi necessari per l’emissione, consegna e conservazione delle fatture in formato dematerializzato.
In particolar modo, risulta fondamentale ricordare che una fattura elettronica può essere emessa solo ed esclusivamente in formato XML SDI, in caso contrario il documento emesso non verrà ritenuto valido ai fini fiscali.
Come si emette una fattura elettronica? L’emissione di una fattura in formato elettronico per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, prevede la realizzazione di un file in formato XML con contestuale trasmissione al cliente destinatario attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), ovvero l’ente governativo che si occupa di effettuare tutti i controlli formali necessari e gestisce la trasmissione delle fatture elettroniche.
La fattura in formato XML SDI può essere realizzata utilizzando soluzioni, come quelle offerte da Digithera, che permettono di creare o compilare la fattura anche in un formato non conforme come PDF, Word o Excel, lasciando che sia il software ad occuparsi della realizzazione del file XML richiesto e conforme ad Agenzia delle Entrate.
Cos’è il codice Destinatario e come si Compila? Oltre ai consueti dati necessari per identificare il cliente del documento, quando si compila una fattura elettronica, è fondamentare provvedere all’inserimento anche del codice destinatario, o codice univoco, che va ad identificare il canale su cui il Sistema di Interscambio (SdI) dovrà trasmettere la fattura.
Il Codice Destinatario è un codice alfanumerico composta da 6 o 7 cifre in base alla tipologia di cliente destinatari:
7 caratteri alfanumerici se il cliente destinatario è un'azienda o un libero professionista (fattura B2B);
6 caratteri alfanumerici se la fattura è intestata alla Pubblica Amministrazione (fattura B2G);
7 caratteri, per la precisione sette zeri (0000000), nel caso in cui la fattura sia destinata a un consumatore finale (B2C) o altro soggetto senza P. IVA.
Bollo Virtuale in Fattura L’indicazione del Bollo Virtuale, all’interno di una fattura elettronica, è da applicarsi nel caso in cui l’importo del documento sia superiore a 77,47 euro. In questo caso, sarà necessario aggiungere l’imposta di bollo pari a 2 euro valorizzando il campo “Bollo Virtuale” (Il pagamento del Bollo andrà poi assolto ogni trimestre, consultando direttamente Agenzia delle Entrate).
Entro quanti giorni devo emettere la fattura? La fattura elettronica deve essere emessa entro e non oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione/data documento, in caso contrario il soggetto andrà incontro a sanzioni per invio tardivo.
Quali sono le Sanzioni per il mancato adempimento? I soggetti interessati, precedentemente menzionati, risulteranno esclusi dalle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’intera durata del periodo transitorio (1 luglio – 30 settembre 2022), nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa entro, e non oltre, il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
In generale le sanzioni per la tardiva emissioni della fattura elettronica, sono:
tra il 90 e il 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro);
una sanzione formale minima di 250€ (fino a 2.000€), se la tardiva emissione della fattura non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.
Tali sanzioni possono essere ridotte con ravvedimento operoso.
Conservazione Sostitutiva delle Fatture Emesse e Ricevute La fatturazione elettronica prevede modalità dedicate anche per quanto riguarda la conservazione dei documenti ai fini fiscali, non risulta più possibile conservare fisicamente a casa/ufficio i documenti ma è necessario provvedere alla loro conservazione rispettando le regole AGID in materia.
Per tutte le fatture elettroniche, e documenti elettronici, è necessario predisporre la conservazione presso un ente abilitato, denominato Conservatore, per 10 anni del file originale trasmesso a SDI.
Nel caso delle fatture emesse o ricevute all’interno della piattaforma Digithera, se non diversamente indicato, la conservazione sostitutiva per 10 anni a norma di legge è sempre inclusa. Permettendo di gestire l’intero ciclo di vita del documento da un'unica piattaforma.